Gli altri soggetti ai quali è vietato partecipare all’asta sono quelli indicati all’art. 1471 c.c., ovvero:

  • gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o di altri enti pubblici (ad esempio sindaci, legali rappresentanti di enti pubblici, presidenti di giunte regionali e provinciali), rispetto ai beni che sono stati loro affidati;
  • pubblici ufficiali (ad esempio notai, avvocati, ufficiali giudiziari, funzionari di cancelleria), rispetto ai beni venduti tramite il loro intervento;
  • i soggetti che, per legge o atto della pubblica autorità, amministrano beni altrui rispetto ai beni stessi (ad esempio i genitori rispetto ai beni di proprietà dei figli minori o il tutore rispetto ai beni del minore o dell’interdetto);
  • mandatari rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo che il mandante li abbia espressamente autorizzati o che l’acquisto avvenga a condizioni tali da escludere il conflitto di interessi con il mandante.

Il divieto di acquisto per questi soggetti è relativo, sussistendo solo rispetto ai beni loro affidati.